Gestire l’IVA per cassa
Il regime dell’Iva per cassa, introdotto dal Decreto Anticrisi, entrerà in vigore non appena il Decreto 25/03/2009 sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il regime potrà essere utilizzato dagli operatori che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari di importo non superiore a 200mila euro.
La fattura attiva emessa dovrà contenere l’indicazione che si tratta di un”operazione con imposta ad esibilità differita”, ovvero che l’obbligo del versamento periodico dell’Iva e della sua detrazione, per chi riceve la fattura, è posticipato al momento dell’incasso/pagamento, parziale o totale, del corrispettivo. Tuttavia, decorso un anno senza che il pagamento della fattura sia avvenuto, l’Iva dovrà essere versata dal cedente e potrà essere detratta dall’acquirente.
L’operatore che supera il limite di Euro 200.000 nel corso dell’esercizio, non decade dal beneficio con effetto retroattivo. Il regime cessa di avere efficacia per le operazioni dalle quali viene superato il limite. Quindi il soggetto che beneficia del regime in oggetto dovrà costantemente monitorare il volume di affari, allo scopo di evitare errori che potrebbero comportare sanzioni.
Tutti gli operatori commerciali potranno ricevere fatture ad esigibilità differita. Occorre prestare attenzione, in quanto la relativa Iva non potrà essere subito detratta. Occorre attendere il pagamento del corrispettivo o il decorso di un anno.
A questo punto sorge un problema:
Il vostro software gestionale è - o sarà in tempi brevi - adeguato alla gestione dell’IVA per cassa?
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Con tutto ciò che si poteva fare di buono, si è scelto la via più complicata. Mi chiedo come sia possibile per una piccola azienda( ma anche grande azienda) gestire l’evoluzione finanziaria di una fattura in relazione al pagamento dell’iva ( o della detrazione).Mi chedo come possono fare coloro che operano in regime di Contabilità semplificata. Mi chiedo inoltre se chi ha scritto la legge è a conoscenza del fatto che le Aziende ricevono insoluti su RI.BA, e che tante volte l’insoluto viene saldato insieme ad altri debiti precedenti ancora non effettuati e relativi ad altre fatture. Non solo, ma va bene se non viene detratta una parte della somma perchè , che sò io, il Cliente detrae l’importo di una Nota Credito in suo favore, ancora non saldata dal Fornitore. Il quale ovviamente dovendo riscuotere dal Cliente stesso importi molto più elevati, si era guardato bene dal pagare.
Vorrei solo capire, ammesso che sia possibile, in base a quali calcoli di alta matematica QUANDO poter considerare la fattura nr.XXXX saldata completamente. Penso allo Studio del Commercialista che dovrà pregare il suo Cliente ( aziende fino a 200.000 euro normalmente tengono esternamente la contabilità) di annotare sempre se quell’assegno ricevuto in pagamento sia riferito e in quanta parte alla Fattura 121, quanta alla Fatt. 224 e , poichè mari il totale non torna, se eventualmente non sia stata detratta una nota di credito precedente. Oppure un acconto su fatture da emettere…..nel caso che la somma sia maggiore. Sinceramente, non credo proprio che l’idraulico o il muratore quando arriva a casa la sera, dopo essersi fatto la doccia e aver cenato, si metta a fare questa “prima nota cassa” per il commercialista che dovrà registrarla.
Cordialmente, GCN
In effetti la gestione dell’IVA per cassa sarà piuttosto complicata e porterà, alla fine,vantaggi minimi. Oltretutto le posizioni vanno comunque chiuse entro fine anno. Personalmente credo che sarebbe stato più utile un provvedimento che sospendesse il pagamento dell’iva su fatture di importo rilevante e con insoluto documentato o con tempi di pagamento superiori ai 90gg.